Il primo giudice, richiamato il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico, ha respinto l'istanza negando in sostanza la legittimazione passiva della convenuta, il carattere vincolante delle condizioni generali contenute nel catalogo pubblicitario così come una responsabilità della convenuta in difetto del perfezionamento di un contratto. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale non ritenendo provata la conclusione di un contratto tra le parti e la violazione del medesimo da parte della convenuta che non ha saputo far fronte agli impegni assunti in relazione alla