Statuendo il 14 marzo 2011 il giudice di pace supplente, escluso il perfezionamento di un contratto tra le parti, ha nuovamente respinto l'istanza. E. Con reclamo del 29 marzo 2011 RE 1 รจ insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. In uno scritto del 20 aprile 2011 CO 1 ha ribadito la propria versione dei fatti. Considerando in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv.