Statuendo il 9 dicembre 2009 il Giudice di pace supplente ha respinto l'istanza. Adita con ricorso per cassazione del 28 dicembre 2009 da RE 1 questa Camera con sentenza del 16 novembre 2010 ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio (inc. 16.2010.3). D. Conformemente alle indicazioni della sentenza di rinvio, il giudice di pace supplente ha convocato le parti all'udienza del 23 febbraio 2011 alla quale è comparso solo l'istante che si è riconfermato nella sua istanza. Statuendo il 14 marzo 2011 il giudice di pace supplente, escluso il perfezionamento di un contratto tra le parti, ha nuovamente respinto l'istanza.