{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-20_2012-05-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111354&nX40_KEY=4921774&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7cb34ea6bcd4fd234b2201419f9e1de5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di viaggio tutto compreso - forma - legittimazione passiva - responsabilità per culpa in contrahendo - presupposti danno risarcibile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:07", "Checksum": "378102072eaa884a04ed2b336a5fdf5b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.20\nRegesto:\nContratto di viaggio tutto compreso - forma - legittimazione passiva - responsabilità per culpa in contrahendo - presupposti danno risarcibile\n\n\n3. Il primo giudice, richiamato il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico, ha respinto l'istanza negando in sostanza la legittimazione passiva della convenuta, il carattere vincolante delle condizioni generali contenute nel catalogo pubblicitario così come una responsabilità della convenuta in difetto del perfezionamento di un contratto. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale non ritenendo provata la conclusione di un contratto tra le parti e la violazione del medesimo da parte della convenuta che non ha saputo far fronte agli impegni assunti in relazione alla proposta di viaggio formulata all'istante e da questi accettata. Egli sostiene di aver provato tutte le premesse della responsabilità della convenuta e quindi il fondamento della sua pretesa. Il reclamante rimprovera altresì al primo giudice di essersi pronunciato sulla legittimazione passiva della convenuta, da questa neppure contestata, tanto più che essa è data poiché l'agenzia di __________ ha agito quale intermediaria e/o ausiliaria della convenuta.\n4. a) La legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona e che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati (v. DTF 136 III 367 consid. 2.1) 1a; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 66 pag. 229 seg.). Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale l'istante deve procedere per far valere la pretesa. Sapere se l'azione sia correttamente orientata è una questione di diritto federale che il giudice deve esaminare d'ufficio e liberamente (DTF 136 III 367 consid. 2.1). Sotto questo profilo, quindi, nulla può essere rimproverato al primo giudice per avere esaminato la questione.\nb) Ora, che per organizzare il proprio soggiorno a __________ l'istante si sia rivolto all'Agenzia viaggi __________ a __________ che gli ha proposto un viaggio “tutto compreso” sulla base di un catalogo allestito dalla convenuta è indubbio. È pertanto a ragione che il primo giudice si è interrogato sull'effettiva legittimazione passiva della convenuta con cui l'istante non ha condotto alcuna trattativa, tantomeno per il tramite dell'agenzia di __________, che non ha mai preteso agire quale rappresentante della convenuta, ma che si è limitata a vendere il viaggio “tutto compreso” proposto da quest'ultima (cfr. art. 2 cpv. 2 Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso”). Sia come sia, la questione può rimanere per finire indecisa poiché, come si vedrà in appresso, l'accertamento del primo giudice secondo cui l'istante non ha dimostrato una qualsiasi responsabilità a carico della convenuta rispettivamente dell'eventuale sua rappresentante resiste alla critica.\n5. Per quanto attiene alla violazione del contratto da parte della convenuta, è vero che il contratto di viaggio tutto compreso non soggiace a nessuna forma particolare (Tercier/Favre/Pascal, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 6509), tuttavia il perfezionamento del medesimo presuppone l'accordo delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto ovvero, nel caso concreto, l'accettazione da parte dell'istante della proposta di viaggio formulata dalla convenuta.\nOra, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, l'accertamento del primo giudice secondo cui nessun contratto è stato perfezionato tra le parti, non è manifestamente errato. Infatti, l'istante non ha subito confermato l'offerta del 20 marzo 2006 (doc. B), volendone discutere con la famiglia (cfr. istanza punto 2), ma solo il 30 marzo successivo. Sennonché, in quell'occasione e prima che venisse formalizzato l'accordo, all'istante è stato comunicato il cambiamento del prezzo che egli non ha accettato rinunciando a qualsiasi prenotazione presso la convenuta, e quindi alla conclusione del contratto, come concluso senza incorrere in arbitrio dal primo giudice.\n6. A sostegno della sua pretesa risarcitoria l'istante ha altresì allegato a carico della convenuta una responsabilità precontrattuale (culpa in contraendo). L'argomentazione non è stata trattata dal giudice di pace.\na) La responsabilità per culpa in contrahendo trova il proprio fondamento nel principio dell'affidamento sancito dall'art. 2 CC e concerne il comportamento delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto, trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo loro doveri reciproci, come quello, in generale, di agire in conformità alle regole della buona fede (DTF 125 III 86). L'avvio delle negoziazioni instaura infatti una relazione giuridica fra gli interlocutori, che impone loro dei reciproci doveri. Così, ogni parte è tenuta a negoziare seriamente conformemente alle sue autentiche intenzioni ed è pure tenuta a informare l'altro, quantomeno sulle circostanze che possono influenzare la sua decisione di concludere il contratto, o di perfezionarlo a determinate condizioni (sentenza del Tribunale federale 4C.152/2001 del 29 ottobre 2001 consid. 3a in: SJ 2002 I pag. 164). Il dovere di comportarsi con serietà implica quello di non impegnarsi, né di continuare le trattative se non si ha l'intenzione di concludere il contratto (DTF 77 II 137 consid. 2a; Kramer in: Berner Kommentar, n. 12 ad art. 22 CO; Thévenoz in: Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 27 ad art. 97 CO)."}