{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-20_2012-05-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111354&nX40_KEY=4921774&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7cb34ea6bcd4fd234b2201419f9e1de5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di viaggio tutto compreso - forma - legittimazione passiva - responsabilità per culpa in contrahendo - presupposti danno risarcibile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:07", "Checksum": "378102072eaa884a04ed2b336a5fdf5b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.20\nRegesto:\nContratto di viaggio tutto compreso - forma - legittimazione passiva - responsabilità per culpa in contrahendo - presupposti danno risarcibile\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 29 marzo 2011 presentato da\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 20 marzo 2006 RE 1 si è recato nell'agenzia di viaggi che si trova all'interno della stazione ferroviaria di __________ intenzionato a prenotare una vacanza a __________ per la famiglia. Una dipendente dell'agenzia, sulla base di un catalogo allestito da CO 1, gli ha proposto un soggiorno all'albergo __________ per un costo di fr. 2228.–, con il pernottamento gratuito per i bambini di età inferiore ai 12 anni. Il 30 marzo successivo la dipendente dell'agenzia, ha comunicato al cliente che “il catalogo riportava per l'hotel __________ un'offerta errata, giacché i bambini di età inferiore a 12 anni devono pagare”, e ha così rettificato il prezzo dell'offerta in fr. 3174.–. RE 1 ha rinunciato alla prenotazione e ha organizzato individualmente il viaggio assumendosene il relativo costo nella misura di fr. 4310.–.\nB. Il 30 aprile 2006 RE 1 ha sporto querela penale nei confronti della CO 1 per violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale. Il 7 giugno 2006 il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere non ritenendo l'errore contenuto nel catalogo “un'indicazione fallace o adescante di prezzo, attuata al solo scopo di attirare la clientela presso l'agenzia di viaggio querelata, rispettivamente di indurla in errore”.\nC. Con istanza 8 settembre 2006 RE 1 ha poi convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1806.60 oltre accessori, corrispondenti alla differenza tra il costo della vacanza inizialmente indicato e quello effettivamente sopportato.\nAll'udienza del 12 dicembre 2006, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito la sua domanda mentre la convenuta, assente, si è lasciata precludere. Statuendo il 9 dicembre 2009 il Giudice di pace supplente ha respinto l'istanza. Adita con ricorso per cassazione del 28 dicembre 2009 da RE 1 questa Camera con sentenza del 16 novembre 2010 ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio (inc. 16.2010.3).\nD. Conformemente alle indicazioni della sentenza di rinvio, il giudice di pace supplente ha convocato le parti all'udienza del 23 febbraio 2011 alla quale è comparso solo l'istante che si è riconfermato nella sua istanza. Statuendo il 14 marzo 2011 il giudice di pace supplente, escluso il perfezionamento di un contratto tra le parti, ha nuovamente respinto l'istanza.\nE. Con reclamo del 29 marzo 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. In uno scritto del 20 aprile 2011 CO 1 ha ribadito la propria versione dei fatti.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata il 14 marzo 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2)."}