che in considerazione del contenuto manifestamente improponibile del reclamo, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni (art. 322 CPC); che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore; che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni; per questi motivi,