1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411); che in concreto dal contenuto dello scritto 16 febbraio 2011 della reclamante nulla emerge in tal senso, la reclamante limitandosi a “chiarire dei punti”, senza formulare nei confronti della decisione del Giudice di pace nessuna critica circa l'accertamento dei fatti o l'applicazione del diritto. che in considerazione del contenuto manifestamente improponibile del reclamo, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni (art. 322 CPC); che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.