1200.–; che non avendo CO 1 provveduto al pagamento di quanto richiesto, RE 1 le ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano al quale l'escussa ha interposto opposizione; che con istanza 9 novembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1200.– oltre accessori così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato PE; che all'udienza del 26 gennaio 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di non aver “richiesto nulla” all'istante;