{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-16_2011-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108389&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "03731c2b669b4bb0bea83237a0fcaab7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.03.2011 16.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - contenuto del reclamo - ricevibilità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:48:47", "Checksum": "b0767d4c0208cb54444651b190756e4b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.03.2011 16.2011.16\nRegesto:\nContratto d'appalto - contenuto del reclamo - ricevibilità\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 17 febbraio 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa l'11 febbraio 2011 dal Giudice di pace del circolo di Lugano, nella causa n. 74B/10/O (contratto d'appalto) promossa con istanza 9 novembre 2010 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che il 10 febbraio 2010 RE 1 si è rivolta a CO 1, per la quale aveva svolto lavori di stiratura, di pulizie dell’ abitazione e del suo salone di parrucchiera, chiedendo il pagamento di fr. 1200.–;\nche non avendo CO 1 provveduto al pagamento di quanto richiesto, RE 1 le ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano al quale l'escussa ha interposto opposizione;\nche con istanza 9 novembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1200.– oltre accessori così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato PE;\nche all'udienza del 26 gennaio 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di non aver “richiesto nulla” all'istante;\nche statuendo l'11 febbraio 2011 il Giudice di pace, accertato che “tra le parti era nata una simpatica amicizia a seguito della quale sovente si scambiavano favori”, non avendo l'istante provato di aver concordato con la convenuta il carattere oneroso della sue prestazioni, ha respinto l'istanza;\nche il 16 febbraio 2011 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace lamentandosi della sua decisione;\nche inviata dal Giudice di pace a precisare se lo scritto dovesse essere interpretato alla stregua di un reclamo, RE 1 ha sollecitato la trasmissione del memoriale a questa Camera;\nche l'atto non è stato oggetto di intimazione;\ne considerando\nin diritto: che la decisione impugnata è stata emessa l'11 febbraio 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale;\nche\nsecondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione\ndel diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.\nb);\nche il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);\nche in concreto dal contenuto dello scritto 16 febbraio 2011 della reclamante nulla emerge in tal senso, la reclamante limitandosi a “chiarire dei punti”, senza formulare nei confronti della decisione del Giudice di pace nessuna critica circa l'accertamento dei fatti o l'applicazione del diritto.\nche in considerazione del contenuto manifestamente improponibile del reclamo, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni (art. 322 CPC);\nche nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;\nche non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;\nper questi motivi,\nin applicazione dell'art. 322 CPC\npronuncia: 1. Trattato come reclamo, lo scritto 16 febbraio 2011 è irricevibile.\n2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n; .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}