che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di intimazione. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Trattato come reclamo, lo scritto 11 febbraio 2011 è irricevibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | ; | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.