a CPC), deve così essere annullata; che nelle circostanze descritte le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che, al riguardo, soccombente è considerata anche la parte la cui domanda viene dichiarata inammissibile (cfr. Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 106 pag. 432); che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni. Per questi motivi, pronuncia: I. La sentenza 24 gennaio 2011 del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito. 2. La tassa di giustizia di fr.