11 c pag. 604); che l'incompetenza per materia del giudice è un presupposto processuale rilevabile d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta delle parti (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 202); che la mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace comporta l'irricevibilità dell'istanza (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 198); che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale (art. 320 lett. a CPC), deve così essere annullata; che nelle circostanze descritte le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.