86.40 oltre a fr. 30.– di spese, agli interessi e le spese esecutive così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona; che all'udienza del 19 gennaio 2011, indetta per la discussione, la convenuta, unica comparente, ha sostenuto di aver già ristornato all'istante le eccedenze pagate; che statuendo il 24 gennaio 2011, il Giudice di pace ha respinto l'istanza; che con reclamo 7 febbraio 2011 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che l'atto non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: