{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-14_2011-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108374&nX40_KEY=4921818&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d47f756c0d5258ebbe7939b29efbedbd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.04.2011 16.2011.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione  - competenza per materia - esclusa per giudici di pace"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:52:51", "Checksum": "8001b48d020f7f340d44d33d4713788e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.04.2011 16.2011.14\nRegesto:\nContratto di locazione  - competenza per materia - esclusa per giudici di pace\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 7 febbraio 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 24 gennaio 2011 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona, nella causa n. 398-2010 (locazione) promossa con istanza 29 ottobre 2010 nei confronti della |\n|\n|\n|\nCO 1 (rappresentata __________);\n|\n|\n|||\n|\n|\n|\n|\n|\n||\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che RI 1 ha sottoscritto con __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà della __________ nel Comune di __________;\nche tra le parti sono sorte contestazioni in merito al pagamento della pigione, il conduttore rivendicando una riduzione della medesima, avendo pagato per i mesi di febbraio e marzo 2010 una pigione eccessiva rispetto ai tassi ipotecari in vigore, ovvero\nfr. 1451.– anziché fr. 1407.80;\nche con istanza 29 ottobre 2010 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 86.40 oltre a fr. 30.– di spese, agli interessi e le spese esecutive così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;\nche all'udienza del 19 gennaio 2011, indetta per la discussione, la convenuta, unica comparente, ha sostenuto di aver già ristornato all'istante le eccedenze pagate;\nche statuendo il 24 gennaio 2011, il Giudice di pace ha respinto l'istanza;\nche con reclamo 7 febbraio 2011 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;\nche l'atto non è stato oggetto di intimazione;\ne considerando\nin diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 24 gennaio 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 CPC);\nche per l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203);\nche l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;\nche per cause riguardanti tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (cfr. Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana blu, Lugano 1997 pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla ”locazione“ (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);\nche non rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;\nche in concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha trattato l'istanza quale domanda di rigetto definitivo dell'opposizione, l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa alla restituzione di pigioni pagate in eccedenza (azione per indebito arricchimento);\nche in circostanze siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma doveva dichiararsi incompetente per materia (CCC, inc. 16.2008.__________ del 26 maggio 2008 in: Rte D I-2009. 11 c pag. 604);\nche l'incompetenza per materia del giudice è un presupposto processuale rilevabile d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta delle parti (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 202);\nche la mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace comporta l'irricevibilità dell'istanza (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 198);\nche la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale (art. 320 lett. a CPC), deve così essere annullata;\nche nelle circostanze descritte le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);\nche, al riguardo, soccombente è considerata anche la parte la cui domanda viene dichiarata inammissibile (cfr. Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 106 pag. 432);\nche non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni.\nPer questi motivi,\npronuncia: I. La sentenza 24 gennaio 2011 del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:\n1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito.\n2. La tassa di giustizia di fr. 40.– è posta a carico dell'istante.\nII. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.\nIII. Intimazione a:\n|\n|\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}