che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni; per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Trattato come reclamo, lo scritto 7 febbraio 2011 è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | - ; - . | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.