Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 1 ad art. 42 CO); che in considerazione del contenuto manifestamente improponibile del reclamo, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni (art. 322 CPC); che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;