1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411); che nello scritto del 7 febbraio 2011 il reclamante si limita a riproporre la propria versione dell'accaduto, senza formulare nei confronti della decisione del Giudice di pace nessuna critica circa l'accertamento dei fatti o l'applicazione del diritto, ciò che rende irricevibile il reclamo; che, comunque sia, il Giudice di pace non è incorso in arbitrio nell'accertamento dei fatti, l'agire non intenzionale del convenuto essendo stato accertato in sede penale tanto da condurre all'abbandono del procedimento;