che la decisione impugnata è stata emessa il 5 gennaio 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011; che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC – così come già l'art. 321 cpv. 1 lett.