che all'udienza del 14 luglio 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando ogni sua responsabilità; che statuendo il 5 gennaio 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza; che con scritto 7 febbraio 2011 RE 1 è insorto a questa Camera contro il predetto giudizio; che l'atto non è stato oggetto di intimazione; considerando in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 5 gennaio 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011; che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.