c CPC), salvo casi di malafede o temerarietà processuale estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte che non ha presentato osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: | | | Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.