1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2). 3. Il Giudice di pace, in sintesi, accertato che il lavoratore era stato assunto con una retribuzione superiore al minimo salariale, ha ritenuto che l'aumento “si ritiene dovuto quando l'anno di lavoro tra le parti è completo” e che ”un contratto di lavoro stipulato sulla base del salario minimo ha diritto all'aumento previsto indipendentemente dalla durata del rapporto ma qualora lo stesso superi la cifra massima dovuta, la pretesa non deve obbligatoriamente essere concessa”.