All'udienza del 5 maggio 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, il lavoratore avendo già percepito uno stipendio superiore alla media e allo stesso essendo state retribuite ore di lavoro straordinario ancorché non tutte approvate o giustificate. C. Statuendo il 28 gennaio 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non risultando dalle direttive emanate dalla Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse un obbligo di adeguamento salariale nel caso dell'istante. D.