RE 1 ha cessato il rapporto di lavoro il 30 settembre 2009. B. Con istanza 5 febbraio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di Pace del Circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 1462.50 corrispondenti all'aumento di salario per i mesi da gennaio a settembre 2009 oltre alla quota della tredicesima. All'udienza del 5 maggio 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, il lavoratore avendo già percepito uno stipendio superiore alla media e allo stesso essendo state retribuite ore di lavoro straordinario ancorché non tutte approvate o giustificate.