{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-11_2012-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111496&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "afb24ba34eb4504e31b6a09cac0db3eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - remunerazione - salario minimo secondo il CCL - interpretazione direttive CCL"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:45", "Checksum": "4d61fc5aa7ab86ec2920187977f6020e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.11\nRegesto:\nContratto di lavoro - remunerazione - salario minimo secondo il CCL - interpretazione direttive CCL\n\n\n4. In concreto, contrariamente a quanto preteso dal reclamante, il primo giudice non ha ignorato il carattere vincolante del CCL e in particolare delle norme intese alla “protezione della fascia minima salariale”, ma si è attenuto al contenuto delle direttive fornendone un'interpretazione che non appare arbitraria nel risultato. Il contratto di lavoro indica sì che l'istante è stato assunto quale meccanico d'automobili (cfr. allegati al doc. G) ma il salario mensile lordo ammontava a fr. 6000.– allorché il CCL prevedeva per questa funzione un salario mensile massimo di fr. 4895.– mensili lordi. Al riguardo il primo giudice, senza incorrere in un accertamento di fatto manifestamente erroneo, poteva senz'altro ritenere che il lavoratore non fosse stato assunto come semplice meccanico, ma – come sostenuto dalla convenuta (“spalla del nostro gerente”) e non seriamente contestato dall'istante – come capo-officina con mansioni di responsabilità (cfr. anche doc. E). E siccome in base alle note direttive l'adeguamento al rincaro era imposto per i salari di tutti i dipendenti sottoposti al CCL, ma solo raccomandato per i salari superiori (doc. L), la conclusione del primo giudice non appare manifestamente insostenibile, ovvero gravemente lesiva di una norma. Non ravvisandosi una violazione dell'art. 357 cpv. 2 CO, il reclamo, infondato, deve essere respinto.\n5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è di principio gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo casi di malafede o temerarietà processuale estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte che non ha presentato osservazioni al reclamo.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}