{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-11_2012-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111496&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "afb24ba34eb4504e31b6a09cac0db3eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - remunerazione - salario minimo secondo il CCL - interpretazione direttive CCL"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:45", "Checksum": "4d61fc5aa7ab86ec2920187977f6020e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.11\nRegesto:\nContratto di lavoro - remunerazione - salario minimo secondo il CCL - interpretazione direttive CCL\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 3 febbraio 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 28 gennaio 2011 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 11b/10/OSM (contratto di lavoro) promossa con istanza 5 febbraio 2010 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 16 settembre 2008 RE 1 è stato assunto dalla CO 1 come meccanico d'auto con un salario di fr. 6000.– mensili lordi. In base alle direttive emesse nel mese di dicembre 2008 dalla Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse tutti i dipendenti sottoposti al Contratto collettivo di lavoro (CCL) avevano diritto nel 2009 all'adeguamento del salario del 2.9% fino a un importo massimo di fr. 150.– mensili, mentre per i salari superiori analogo adeguamento era solo raccomandato. RE 1 ha cessato il rapporto di lavoro il 30 settembre 2009.\nB. Con istanza 5 febbraio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di Pace del Circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 1462.50 corrispondenti all'aumento di salario per i mesi da gennaio a settembre 2009 oltre alla quota della tredicesima. All'udienza del 5 maggio 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, il lavoratore avendo già percepito uno stipendio superiore alla media e allo stesso essendo state retribuite ore di lavoro straordinario ancorché non tutte approvate o giustificate.\nC. Statuendo il 28 gennaio 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non risultando dalle direttive emanate dalla Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse un obbligo di adeguamento salariale nel caso dell'istante.\nD. Con reclamo 3 febbraio 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo violato le norme del Contratto collettivo di lavoro (CCL).\nAl ricorso la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata notificata il 28 gennaio 2011 ed è pervenuta al rappresentante dell'istante il 30 gennaio successivo. Il reclamo in esame soggiace pertanto dalla legge nuova.\n2. Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n3. Il Giudice di pace, in sintesi, accertato che il lavoratore era stato assunto con una retribuzione superiore al minimo salariale, ha ritenuto che l'aumento “si ritiene dovuto quando l'anno di lavoro tra le parti è completo” e che ”un contratto di lavoro stipulato sulla base del salario minimo ha diritto all'aumento previsto indipendentemente dalla durata del rapporto ma qualora lo stesso superi la cifra massima dovuta, la pretesa non deve obbligatoriamente essere concessa”. Ne ha concluso, il primo giudice, che “chi abbondantemente la supera [fascia minima di salario], escludendo ovviamente gli straordinari, non può reclamare il diritto dopo 3 mesi in cui la richiesta di aumento è percepita nella totalità di una mensilità e mezzo”.\nRE 1, ribadito che il datore di lavoro non ha adeguato il suo salario nel 2009, rimprovera al Giudice di pace di avere disatteso le norme del contratto collettivo di lavoro, dichiarato di carattere obbligatorio generale e che ha effetto diretto e imperativo per tutte le parti. L'assoggettamento al CCL comporta per le parti il divieto di derogare, a svantaggio del lavoratore, alle disposizioni contenute nello stesso quali, segnatamente, le norme concernenti gli adeguamenti salariali."}