123 III 292, consid. 5). In concreto, è possibile che la compratrice avesse urgenza di disporre di un “pulmino”, ma ciò non basta per ritenere arbitraria la conclusione del Pretore, non essendo dimostrato che la venditrice abbia approfittato con consapevolezza del bisogno, tanto meno se si pensa che essa non aveva assicurato la consegna del veicolo per una data indicata dall'acquirente ma “il più presto possibile” . 7. La ricorrente lamenta infine una carente motivazione in merito al rigetto della richiesta di riduzione della penale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO. Il Pretore ha respinto la pretesa poiché la pena pattuita è “norma usuale del settore della vendita di automobili”.