– per le spese di trasporto del veicolo non era stato precedente alla firma del contratto, bensì contestuale alla stipula del contratto e pertanto annullava qualsivoglia risarcimento ivi previsto. 5. Per quel che riguarda la penale, il Pretore ha accertato che il 28 maggio 2009 RI 1 ha sottoscritto il contratto d'acquisto dichiarando formalmente di riconoscere le condizioni generali del contratto stampate sul retro e non subordinandone l'adempimento da parte sua all'ottenimento del finanziamento leasing rispettivamente ad un termine prestabilito per la consegna del veicolo.