– per il trasporto del veicolo in Ticino, ritenuto che la fornitura del veicolo doveva essere effettuata in tempi brevi e che se l'acquirente avesse trovato un veicolo da un altro fornitore in minor tempo, avrebbe potuto annullare il contratto dovendo unicamente pagare, per l'appunto, le spese di trasporto di fr. 250.–. Per la ricorrente poi, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, l'accordo relativo al solo pagamento di un importo di fr. 250.– per le spese di trasporto del veicolo non era stato precedente alla firma del contratto, bensì contestuale alla stipula del contratto e pertanto annullava qualsivoglia risarcimento ivi previsto.