La ricorrente rimprovera al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti, sostenendo che il contratto di acquisto del veicolo non sarebbe mai stato sottoscritto se in esso non fossero state contenute le trattative intercorse tra le parti in merito all' indennizzo di soli fr. 250.– per il trasporto del veicolo in Ticino, ritenuto che la fornitura del veicolo doveva essere effettuata in tempi brevi e che se l'acquirente avesse trovato un veicolo da un altro fornitore in minor tempo, avrebbe potuto annullare il contratto dovendo unicamente pagare, per l'appunto, le spese di trasporto di fr.