E la clausola n. 6 delle condizioni generali, che costituiscono parte integrante del contratto, prevede il rimborso del 15% del prezzo di acquisto come risarcimento forfettario nel caso di rescissione dal contratto. Il primo giudice ha respinto la pretesa lesione ai sensi dell'art. 21 CO fatta valere dalla convenuta, non risultandone adempiuti i presupposti, i contraenti essendo per altro persone giuridiche. Egli ha infine respinto la richiesta di riduzione del risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO poiché una penale del 15% del prezzo di acquisto è usuale nel settore della vendita di automobili.