corrispondenti al 15% del prezzo di compravendita, fissato in fr. 39 100.–, esclusa l'IVA, e ha rigettato per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. D. Con ricorso per cassazione del 6 settembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Nelle osservazioni del 12 ottobre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso. Considerando in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv.