All'udienza del 16 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, sostenendo di avere concordato verbalmente con l'istante che in caso di mancato acquisto del veicolo avrebbe dovuto pagare solo le spese per il trasporto del veicolo in Ticino quantificate in fr. 250.–. Essa ha inoltre fatto valere una lesione ai sensi dell'art. 21 CO, chiedendo infine una riduzione della pena convenzionale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO. C. Statuendo il 3 agosto 2010 il Pretore ha accolto limitatamente l'istanza riconoscendo al venditore fr. 5865.– corrispondenti al 15% del prezzo di compravendita, fissato in fr.