{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2010-96_2011-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108546&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "940b2b478cb4b02af1a3144e2f85d1e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2010.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.05.2011 16.2010.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di compravendita auto d'occasione - rescissione del contratto - penale - lesione - riduzione della penale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:27", "Checksum": "a38175bd17ab947e665a6319523bfa40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.05.2011 16.2010.96\nRegesto:\nContratto di compravendita auto d'occasione - rescissione del contratto - penale - lesione - riduzione della penale\n\n\n4. La ricorrente rimprovera al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti, sostenendo che il contratto di acquisto del veicolo non sarebbe mai stato sottoscritto se in esso non fossero state contenute le trattative intercorse tra le parti in merito all' indennizzo di soli fr. 250.– per il trasporto del veicolo in Ticino, ritenuto che la fornitura del veicolo doveva essere effettuata in tempi brevi e che se l'acquirente avesse trovato un veicolo da un altro fornitore in minor tempo, avrebbe potuto annullare il contratto dovendo unicamente pagare, per l'appunto, le spese di trasporto di fr. 250.–. Per la ricorrente poi, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, l'accordo relativo al solo pagamento di un importo di fr. 250.– per le spese di trasporto del veicolo non era stato precedente alla firma del contratto, bensì contestuale alla stipula del contratto e pertanto annullava qualsivoglia risarcimento ivi previsto.\n5. Per quel che riguarda la penale, il Pretore ha accertato che il 28 maggio 2009 RI 1 ha sottoscritto il contratto d'acquisto dichiarando formalmente di riconoscere le condizioni generali del contratto stampate sul retro e non subordinandone l'adempimento da parte sua all'ottenimento del finanziamento leasing rispettivamente ad un termine prestabilito per la consegna del veicolo. Ora, è vero che __________ G__________ ha dichiarato che, vista l'urgenza, se il “pulmino” non fosse stato fornito entro la fine di quella settimana l'accordo sarebbe saltato e la venditrice avrebbe preteso solo le spese di trasporto dalla Svizzera interna di circa fr. 250.– (deposizione del 10 maggio 2010, verbali pag. 7e 8). Sennonché ciò non basta per ritenere arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile la conclusione del Pretore ritenuto che __________ R__________ ha firmato il contratto d'acquisto senza riserve o cambiamenti. E siccome le condizioni generali contenute in tale contratto prevedono al punto 6 il diritto della venditrice a richiedere all'acquirente, in caso di rescissione dal contratto, il 15% del prezzo di acquisto come risarcimento forfettario, il Pretore, senza incorrere in arbitrio, poteva ritenere tale accordo valido e obbligare la convenuta a pagare la penale indicata.\n6. Per quel che concerne la lesione, il Pretore non l'ha ammessa poiché la convenuta non aveva in alcun modo dimostrato che la penale contenuta nel contratto fosse stata sottoscritta abusando dei suoi bisogni. La ricorrente ribadisce che l'istante ha abusato della sua necessità di ricevere il veicolo con urgenza ciò che l'ha indotta a firmare il contratto in questione che contemplava il risarcimento del 15% del prezzo di acquisto. Ora, uno stato di bisogno ai sensi dell'art. 21 CO è dato quando la parte in questione è gravemente condizionata nella sua libertà di decisione da esigenze economiche, personali, familiari o politiche, così che la sottoscrizione da parte sua del contratto, ancorché svantaggioso, costituisce per lei il minore dei mali (Kramer, Berner Kommentar, 1991, n. 36 e segg. ad art. 21 CO; Huguenin in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 11 ad art. 21; DTF 123 III 292, consid. 5). In concreto, è possibile che la compratrice avesse urgenza di disporre di un “pulmino”, ma ciò non basta per ritenere arbitraria la conclusione del Pretore, non essendo dimostrato che la venditrice abbia approfittato con consapevolezza del bisogno, tanto meno se si pensa che essa non aveva assicurato la consegna del veicolo per una data indicata dall'acquirente ma “il più presto possibile” .\n7. La ricorrente lamenta infine una carente motivazione in merito al rigetto della richiesta di riduzione della penale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO. Il Pretore ha respinto la pretesa poiché la pena pattuita è “norma usuale del settore della vendita di automobili”. La motivazione sarà stringata ma permette di capire per quale ragione decisiva il primo giudice si sia determinato in un certo modo. Un'altra questione è di sapere se tale conclusione sia arbitraria. Sennonché, al riguardo la ricorrente si è limitata a postulare la riduzione ma non ha provato le condizioni che la giustificavano (art. 8 CC, DTF 133 III 210 consid. 5.2 con riferimenti). E in mancanza di tali elementi il giudice non può ridurre la pena convenzionale (Couchepin, La clause pénale, tesi Friburgo 2008, n. 850). Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese la tariffa giudiziaria\npronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 450.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 500.–\nsono posti a carico dalla ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n– PA 1 – PA 2.\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici"}