{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2010-96_2011-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108546&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "940b2b478cb4b02af1a3144e2f85d1e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2010.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.05.2011 16.2010.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di compravendita auto d'occasione - rescissione del contratto - penale - lesione - riduzione della penale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:27", "Checksum": "a38175bd17ab947e665a6319523bfa40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.05.2011 16.2010.96\nRegesto:\nContratto di compravendita auto d'occasione - rescissione del contratto - penale - lesione - riduzione della penale\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 settembre 2010 presentato da\n|\n|\nRI 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 3 agosto 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa IU.2009.74 (contratto di compravendita) promossa con istanza 19 novembre 2009 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 28 maggio 2009 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto per l'acquisto di una Fiat Ducato d'occasione per complessivi fr. 42 071.60, pagabile tramite un finanziamento leasing, e consegnabile all'acquirente al più presto. RI 1 ha in secondo tempo rinunciato all'acquisto del veicolo. Il 17 luglio 2009 CO 1 ha chiesto alla convenuta il pagamento di fr. 5865.–, pari al 15% del prezzo di acquisto, come risarcimento, facendole successivamente notificare il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Con istanza del 19 novembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 6956.35 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2009 (fr. 5865.– corrispondenti al 15% del prezzo di acquisto, fr. 600.– per la preparazione del veicolo e fr. 491.34 di IVA), oltre al rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 16 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, sostenendo di avere concordato verbalmente con l'istante che in caso di mancato acquisto del veicolo avrebbe dovuto pagare solo le spese per il trasporto del veicolo in Ticino quantificate in fr. 250.–. Essa ha inoltre fatto valere una lesione ai sensi dell'art. 21 CO, chiedendo infine una riduzione della pena convenzionale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO.\nC. Statuendo il 3 agosto 2010 il Pretore ha accolto limitatamente l'istanza riconoscendo al venditore fr. 5865.– corrispondenti al 15% del prezzo di compravendita, fissato in fr. 39 100.–, esclusa l'IVA, e ha rigettato per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.\nD. Con ricorso per cassazione del 6 settembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Nelle osservazioni del 12 ottobre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).\n2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).\n3. Nella fattispecie il Pretore ha accertato che, nonostante l'istruttoria avesse confermato che durante le trattative si fosse discusso per il risarcimento di fr. 250.– in caso di rescissione dal contratto, il rappresentante della convenuta aveva sottoscritto il contratto di acquisto del veicolo. E la clausola n. 6 delle condizioni generali, che costituiscono parte integrante del contratto, prevede il rimborso del 15% del prezzo di acquisto come risarcimento forfettario nel caso di rescissione dal contratto. Il primo giudice ha respinto la pretesa lesione ai sensi dell'art. 21 CO fatta valere dalla convenuta, non risultandone adempiuti i presupposti, i contraenti essendo per altro persone giuridiche. Egli ha infine respinto la richiesta di riduzione del risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO poiché una penale del 15% del prezzo di acquisto è usuale nel settore della vendita di automobili."}