anche art. 142 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), senza che occorra esaminare le censure sollevate dal ricorrente; che in circostanze del genere il giudice di pace, dopo essersi dichiarato incompetente per materia, trasmetterà l'istanza al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione (art. 126 CPC ticinese); che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano oneri per il presente giudizio, né si assegnano indennità, la redazione del “ricorso” non avendo causato costi apprezzabili. Per questi motivi, pronuncia: 1. È accertata la nullità della sentenza 17 novembre 2010 del Giudice di pace del circolo di Capriasca. 2.