; che il motivo di cassazione dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC ticinese) è rilevabile d'ufficio ove si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o no sollevato la censura davanti al primo giudice (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 327); che la mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace (art. 97 n. 3 CPC ticinese), comporta la nullità della sentenza (cfr. anche art. 142 cpv.