, pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace; che, in concreto, l'azione promossa non si riferiva a una procedura di rigetto dell'opposizione ma era un'azione ordinaria, l'istante chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1668.– oltre interessi per il risarcimento di un danno causato all'ente locato; che in circostanze siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma doveva dichiararsi incompetente per materia (CCC, inc. 16.2008.__________ del 26 maggio 2008); che il motivo di cassazione dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett.