che il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, così come dell'assenza di un valido riconoscimento di debito a sostegno della pretesa di controparte; che con scritto 29 dicembre 2010 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso; e considerando in diritto: che la decisione essendo stata notificata nella fattispecie anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett.