{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2010-128_2011-01-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107347&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c8890777d2b9173c0b644b5f71b1420e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2010.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.01.2011 16.2010.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace - verifica d'ufficio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:48:45", "Checksum": "36b72d3cbe53b927f4863076ed043dbf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.01.2011 16.2010.128\nRegesto:\nContratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace - verifica d'ufficio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 11 gennaio 2011/rs\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nsegretaria: |\nPetralli Zeni, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° dicembre 2010 presentato da\n|\n|\nRI 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 17 novembre 2010 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca, nella causa n. 17/10/O (locazione) promossa con istanza 26 ottobre 2010 da |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che il 21 agosto 2009 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto una casa unifamiliare e due posteggi esterni ad __________, rapporto di locazione conclusosi il 30 giugno 2010;\nche durante la locazione CO 1i, rilevate macchie di olio e combustibile sulla pavimentazione dei due posteggi, ha incaricato la ditta __________ di eliminarle;\nche, sulla base dell’offerta emessa da quest'ultima ditta, CO 1 ha chiesto a RI 1 il pagamento di fr. 1448.–;\nche con istanza del 26 ottobre 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Capriasca per ottenere il pagamento di fr. 1668.– oltre accessori, rivendicati quale risarcimento per il menzionato danno oltre alle spese di richiamo;\nche all'udienza del 15 novembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto non è comparso e si è lasciato precludere;\nche statuendo il 17 novembre 2010 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha accolto l'istanza;\nche con ricorso per cassazione 1° dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;\nche il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, così come dell'assenza di un valido riconoscimento di debito a sostegno della pretesa di controparte;\nche con scritto 29 dicembre 2010 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso;\ne considerando\nin diritto: che la decisione essendo stata notificata nella fattispecie anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);\nche per l'art. 97 n. 3 CPC ticinese il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;\nche in concreto l'istante ha promosso un'azione di risarcimento per un danno cagionato a un bene dato in locazione;\nche l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;\nche per cause riguardanti tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (cfr. Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana blu, Lugano 1997 pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla ”locazione“ (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC ticinese;\nche non rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;\nche, in concreto, l'azione promossa non si riferiva a una procedura di rigetto dell'opposizione ma era un'azione ordinaria, l'istante chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1668.– oltre interessi per il risarcimento di un danno causato all'ente locato;\nche in circostanze siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma doveva dichiararsi incompetente per materia (CCC, inc. 16.2008.__________ del 26 maggio 2008);\nche il motivo di cassazione dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC ticinese) è rilevabile d'ufficio ove si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o no sollevato la censura davanti al primo giudice (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 327);\nche la mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace (art. 97 n. 3 CPC ticinese), comporta la nullità della sentenza (cfr. anche art. 142 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), senza che occorra esaminare le censure sollevate dal ricorrente;\nche in circostanze del genere il giudice di pace, dopo essersi dichiarato incompetente per materia, trasmetterà l'istanza al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione (art. 126 CPC ticinese);\nche vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano oneri per il presente giudizio, né si assegnano indennità, la redazione del “ricorso” non avendo causato costi apprezzabili.\nPer questi motivi,\npronuncia: 1. È accertata la nullità della sentenza 17 novembre 2010 del Giudice di pace del circolo di Capriasca.\n2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici"}