{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-08-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-54_2019-08-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128467&nX40_KEY=4921658&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "14aaa7898caa285bd17d76dd64055a98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.08.2019 13.2019.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione nota d'onorario del gratuito patrocinatore. 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Va qui anzitutto ricordato che la terza Camera civile del Tribunale d’appello giudica in seconda istanza i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia. Di conseguenza, nel caso concreto questa Camera esamina unicamente le censure validamente formulate nei confronti della decisione 8 maggio 2019 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio. Nella misura in cui la reclamante formula richieste diverse dall’annullamento o dalla modifica della decisione impugnata, la sua domanda è quindi inammissibile. Ciò vale segnatamente in relazione alla richiesta di porre a carico dell’avv. CO 1 le spese giudiziarie relative ad altri procedimenti, che neppure sono oggetto della decisione impugnata ed esulano dal contesto della medesima. Gli argomenti sviluppati in relazione a quei procedimenti sono quindi inconferenti.\n4. La reclamante postula che all’avv. CO 1 non sia corrisposta alcuna mercede per l’attività da lui svolta in suo favore. Nel reclamo essa censura la decisione dell’Ufficio di conciliazione, sostenendo in sostanza che l’avv. CO 1 non l’avrebbe assistita con la necessaria diligenza nell’ambito delle procedure di merito, rinunciando poi al mandato di patrocinio in corso di causa, costringendola a procedere personalmente agli atti processuali. Il lavoro svolto dal patrocinatore sarebbe quindi divenuto inutile.\n4.1 Diversamente da quanto sostiene RE 1, la rinuncia del patrocinatore a proseguire nel mandato non è motivo sufficiente per ritenere che il lavoro da lui svolto sia stato inutile. In concreto si rileva che le due prime procedure di conciliazione (incarti UC 18/18 e UC 30/18) sono state introdotte personalmente dalla reclamante. Il patrocinatore è intervenuto sono successivamente ad assisterla nelle medesime. L’incarto UC 18/18 risulta tutt’ora in essere, seppure sospeso, mentre l’incarto UC 30/18 è stato stralciato dai ruoli a seguito del ritiro dell’istanza il 9 luglio 2018, sicché non poteva seguirvi alcun contenzioso. Non è dato di comprendere per quale motivo egli non dovrebbe avere diritto alla remunerazione delle prestazioni svolte in queste due procedure. L’incarto UC 66/18 è terminato con il rilascio dell’autorizzazione ad agire, rilasciata il 28 gennaio 2019. Ne è seguita la procedura presso la Pretura di Mendrisio Nord, tutt’ora in corso. Perché il lavoro di assistenza svolto dal patrocinatore sia diventato inutile a seguito della sua rinuncia al mandato non è dato di comprendere, ciò non da ultimo considerato che la procedura di conciliazione era necessaria, il rilascio dell’autorizzazione ad agire essendo un presupposto processuale per poter introdurre la causa di merito.\n4.2 La reclamante illustra le varie iniziative processuali da essa intraprese e, per quanto dato di comprendere, rimprovera al patrocinatore di non averla convenientemente assistita, tanto che essa si è occupata personalmente di varie questioni. Essa si diffonde poi lungamente su quanto accaduto nell’ambito delle procedure giudiziarie pendenti in Pretura, che tuttavia esulano manifestamente dal contesto della decisione impugnata, che è limitata alla verifica della nota d’onorario relativa ai procedimenti che si sono svolti davanti all’Ufficio di conciliazione, dov’è stato considerato solo il lavoro svolto nell’ambito delle procedure di conciliazione fino al 14 febbraio 2019.\nGioverà qui comunque ricordare che, in regime di gratuito patrocinio, il patrocinatore deve limitarsi a quanto è necessario per una diligente conduzione della causa, e non è in particolare tenuto a dar seguito a tutte le istruzioni del cliente, in particolare allorquando queste trascendono tale limite. Neppure egli deve prestarsi a sostenere iniziative processuali inutili, di dubbia efficacia o, ancora, errate. Dal reclamo non si evince comunque l’esistenza di errori che abbiano compromesso la posizione della reclamante. Per il resto, rilevato che essa non contesta la correttezza della nota né la sua entità, il reclamo, infondato, va respinto.\n5. La reclamante postula di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo. La domanda diventa priva d’oggetto, non procedendosi al prelievo di spese giudiziarie.\n6. La controversia non riguarda una questione di principio o di importanza rilevante, sicché il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 18 maggio 2019 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ammissibile.\n2. Non si prelevano spese processuali.\n3. L’istanza di assistenza giudiziaria di RE 1 è priva d’oggetto.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 18 maggio 2019 all’avv. CO 1):\n|\n|\n- ; - .\n|\nComunicazione all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}