{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-08-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-54_2019-08-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128467&nX40_KEY=4921658&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "14aaa7898caa285bd17d76dd64055a98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.08.2019 13.2019.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione nota d'onorario del gratuito patrocinatore. 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Questi non deve dare seguito a tutte le istruzioni del cliente, se trascendono la diligente conduzione della causa\n\n|\n|\n|\n||||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||||\n|\n|\n|||||||\n|\n|\n|||||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente,\n|\n|\n||||||\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\n|\n||||||\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc. n. UC 18/18, UC 30/18 e UC 66/18 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio promosse con istanze di conciliazione 30 marzo 2018, 30 maggio 2018 e 5 dicembre 2018 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro\n, |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\ne ora su reclamo 18 maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 8 maggio 2019 con cui l’Ufficio di conciliazione ha tassato la parcella legale dell’avv. CO 1;\nritenuto\nin fatto: A. L’avv. CO 1 ha assistito RE 1 nelle procedure di conciliazione in tema di locazione che la vedeva opposta a P__________ __________, di cui agli incarti. UC 18/18 (dipendente dall’istanza inoltrata personalmente il 30 marzo 2018 da RE 1 personalmente, incarto che risulta sospeso), UC 30/18 (dipendente dall’istanza inoltrata personalmente il 30 maggio 2018 di RE 1, incarto stralciato dai ruoli all’udienza 9 luglio 2018 per ritiro dell’istanza) e UC 66/18 (dipendente dall’istanza 5 dicembre 2018 presentata da RE 1 tramite il proprio legale, terminato con il rilascio dell’autorizzazione ad agire rilasciata il 28 gennaio 2019).\nCon decisione 27 agosto 2018 RE 1 è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le procedure di cui agli incarti UC 18/18 e UC 30/18, beneficio esteso all’incarto UC 66/18 con decisione 12 febbraio 2019.\nB. L’avv. CO 1 ha emesso la parcella legale 7 maggio 2019 per le proprie prestazioni, per un totale di fr. 3'148.09, di cui fr. 2'556.- per onorari, fr. 255.60 per spese, fr. 216.49 per IVA e fr 120.- per trasferte.\nC. Con decisione 8 maggio 2019 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio ha tassato la nota professionale, riconoscendola integralmente.\nD. Con reclamo 18 maggio 2019 RE 1 insorge contro tale tassazione e chiede che “venga respinta la nota d’onorario e spese del 7 maggio dell’avv. CO 1, a cui non deve essere riconosciuto alcunché”. Postula poi che gli oneri processuali delle procedure CA.2018.63 e SE 2019.13 per un totale di fr. 3'200.- siano poste a carico dell’avv. CO 1. Essa chiede altresì di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo.\nLe parti in causa non sono state chiamate a esprimersi.\nConsiderato\nin diritto: 1. La legge non indica il rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio. Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello.\n1.1 In virtù del compito che è chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio 2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016 4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n1.2 Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122; sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata, notificata il giorno 8 maggio 2019, è pervenuta l’indomani alla reclamante. Rimesso alla posta il 18 maggio 2019 il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista è ammissibile.\n2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b)."}