Nel caso concreto i reclamanti hanno ammesso che l’importo di fr. 250.- è stato pagato. Ciò fa venir meno il motivo invocato a sostegno della domanda di cauzione. Che il versamento possa essere stato fatto dal legale dell’attore non è motivo per ritenere che l’attore stesso non fosse in grado di provvedervi. Fondato su mere illazioni, il reclamo è respinto. 7. Il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda tesa a conferire effetto sospensivo al reclamo. Stante quanto sopra esposto, richiamate in particolare censure a priori infondate, la relativa richiesta non evidenziava comunque possibilità di esito favorevole. 8. Le spese processuali sono fissate in fr.