Giusta l’art. 321 CPC, il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve pertanto contenere una precisa domanda di giudizio. 3. I reclamanti non chiedono l’annullamento del giudizio impugnato né che la loro istanza di cauzione sia accolta, limitandosi a chiedere di rinviare l’incarto al primo giudice al fine di determinare l’importo della cauzione. In siffatta situazione la ricevibilità del reclamo appare quantomeno dubbia. La questione può nondimeno rimanere aperta, il gravame essendo comunque destinato all’insuccesso. 4. I reclamanti censurano la decisione del Pretore, al quale rimproverano un’errata applicazione del diritto. Il fatto che l’attore ha versato l’importo di fr.