250.- era stato versato ai litisdenunciati, ha ritenuto che erano venute meno le premesse per imporre la cauzione all’attore. F. Con reclamo 14 gennaio 2019 RE 1, RE 2 e RE 3 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, di rinviare gli atti al primo giudice affinché determini l’entità della cauzione. Il reclamo non è stato notificato alla controparte. G. Con reclamo 11 gennaio 2019 anche la parte litisdenunciata ha impugnato la decisione pretorile. Il gravame è evaso con separata decisione. Considerando in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di una cauzione processuale ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, giusta i combinati