Il 17 febbraio 2016 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore dei convenuti e il 20 aprile 2016 hanno postulato l’assegnazione di un termine per proporre osservazioni e/o mezzi di prova. Con decisione 9 giugno 2016 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza degli intervenienti in lite poiché il loro intervento risaliva al 17 febbraio 2016, quando lo scambio degli allegati era già chiuso e dopo l’udienza delle prime arringhe del 9 novembre 2015. Con sentenza 30 gennaio 2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la predetta decisione.