{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-4_2019-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128278&nX40_KEY=4921652&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b9668b0bf299ec4a1f955ffdaa7d6375"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.05.2019 13.2019.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cauzione per spese ripetibili a motivo di un debito di spese giudiziarie. 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La questione può nondimeno rimanere aperta, il gravame essendo comunque destinato all’insuccesso.\n4. I reclamanti censurano la decisione del Pretore, al quale rimproverano un’errata applicazione del diritto. Il fatto che l’attore ha versato l’importo di fr. 250.- solo dopo l’inoltro delle domande di cauzione dei litisdenunciati e dei convenuti dimostrerebbe la sua incapacità di far fronte al suo debito. Poiché il pagamento è stato verosimilmente eseguito dal patrocinatore dell’attore, è poi manifesta la messa in pericolo delle ripetibili che sarebbero poste a carico dell’attore in caso di sua soccombenza.\n5. Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d). In particolare, con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, il debito di spese giudiziarie deve essere esigibile e riferirsi a precedenti procedure - in Svizzera o all’estero - ormai concluse (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 41 seg. ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 16 ad art. 99). Al riguardo non è necessaria un’incapacità a pagare, bastando anche solo che non vi sia la volontà a provvedervi: il motivo del mancato pagamento non influisce sull’obbligo di cauzione (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 16 ad art. 99).\n6. Nel caso concreto i reclamanti hanno ammesso che l’importo di fr. 250.- è stato pagato. Ciò fa venir meno il motivo invocato a sostegno della domanda di cauzione. Che il versamento possa essere stato fatto dal legale dell’attore non è motivo per ritenere che l’attore stesso non fosse in grado di provvedervi. Fondato su mere illazioni, il reclamo è respinto.\n7. Il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda tesa a conferire effetto sospensivo al reclamo. Stante quanto sopra esposto, richiamate in particolare censure a priori infondate, la relativa richiesta non evidenziava comunque possibilità di esito favorevole.\n8. Le spese processuali sono fissate in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). Esse seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), che le hanno già anticipate.\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.\n2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.\n3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.- e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 14 gennaio 2019 alla controparte):\n|\n|\n- ; - ; - .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}