{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-4_2019-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128278&nX40_KEY=4921652&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b9668b0bf299ec4a1f955ffdaa7d6375"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.05.2019 13.2019.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cauzione per spese ripetibili a motivo di un debito di spese giudiziarie. 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CO 1 sostiene di avere incaricato nel 2008 RE 1, RE 2 e RE 3 di costituire e gestire il fondo fiduciario __________ Trust, __________, designando quale beneficiario la società panamense __________ Inc., di sua proprietà. Le risorse economiche di __________ Trust sono rappresentate dal 65% delle quote societarie della società italiana __________ Srl - a capo di una clinica di cura - che appartiene alla società spagnola __________ S.L. Quest’ultima era stata in origine costituita per detenere tutte le quote della società __________ Srl per conto di CO 1 (67% delle quote) e della sorella __________ (33% delle quote). Nel 2010 il 2% delle quote era stato retrocesso a CO 1 e da questi ceduto alla moglie RE 1, amministratrice unica della clinica, mentre il 33% era rientrato nelle mani di __________.\nIrregolarità finanziarie in seno a __________ Srl, emerse nel 2013, avevano indotto CO 1 a rimuovere la moglie dalla carica di amministratrice. RE 3, nel suo ruolo di rappresentante di __________ S.L., si è però rifiutato di dare seguito alle istruzioni dell’attore. CO 1 ha così ripetutamente revocato il mandato conferito a suo tempo a RE 3, RE 1 ed RE 2, ingiungendo a questi la restituzione di tutti i beni e documenti che avevano attinenza con il fondo fiduciario __________ Trust. La richiesta non è stata mai soddisfatta.\nB. Con petizione 17 aprile 2015 CO 1 ha convenuto RE 1, RE 2 e RE 3 davanti al Pretore del Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava l’oggetto del mandato.\nCon risposta 20 maggio 2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi legittimi dell’attore ovvero la moglie RE 1 e i figli RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5.\nCon gli allegati di replica 25 giugno 2015 e di duplica 19 agosto 2015 le parti hanno confermato le rispettive domande.\nC. Con decreto 3 febbraio 2016 il Pretore ha fissato un termine ai denunciati in lite per una loro presa di posizione.\nIl 17 febbraio 2016 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore dei convenuti e il 20 aprile 2016 hanno postulato l’assegnazione di un termine per proporre osservazioni e/o mezzi di prova.\nCon decisione 9 giugno 2016 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza degli intervenienti in lite poiché il loro intervento risaliva al 17 febbraio 2016, quando lo scambio degli allegati era già chiuso e dopo l’udienza delle prime arringhe del 9 novembre 2015.\nCon sentenza 30 gennaio 2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la predetta decisione. Le spese di fr. 500.-, anticipate dai reclamanti, sono state poste per fr. 250.- a loro carico e per fr. 250.- sono state messe a carico di CO 1. Le ripetibili sono state compensate.\nCon istanza 16 febbraio 2018 i litisdenunciati hanno chiesto che sia fatto obbligo all’attore di prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e ripetibili di fr. 17'000.-, adducendo ch’egli non aveva ancora fatto fronte al versamento dell’importo di fr. 250.- posto a suo carico dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello con precitata sentenza 30 gennaio 2017.\nD. Con istanza 23 febbraio 2018 i convenuti hanno chiesto a loro volta che sia fatto obbligo all’attore di prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e ripetibili di fr. 17'000.-. Sostengono di aver saputo che l’attore non aveva ancora fatto fronte al versamento dell’importo di fr. 250.- posta a suo carico dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello con precitata sentenza 30 gennaio 2017 quando è stata loro notificata l’istanza di cauzione inoltrata dai litisdenunciati.\nE. Con decisione 17 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di cauzione. Il primo giudice, accertato che nel frattempo l’importo di fr. 250.- era stato versato ai litisdenunciati, ha ritenuto che erano venute meno le premesse per imporre la cauzione all’attore.\nF. Con reclamo 14 gennaio 2019 RE 1, RE 2 e RE 3 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, di rinviare gli atti al primo giudice affinché determini l’entità della cauzione.\nIl reclamo non è stato notificato alla controparte.\nG. Con reclamo 11 gennaio 2019 anche la parte litisdenunciata ha impugnato la decisione pretorile. Il gravame è evaso con separata decisione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di una cauzione processuale ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nLa decisione 17 dicembre 2018 è pervenuta ai reclamanti il 19 dicembre 2018. Tenuto conto della sospensione dei termini di cui all’art. 145 cpv. 1 CPC, rimesso alla posta il 14 gennaio 2019, il reclamo risulta così tempestivo.\n2. L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Giusta l’art. 321 CPC, il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve pertanto contenere una precisa domanda di giudizio."}