Per i motivi esposti il reclamo è respinto, non potendosi rimproverare al primo giudice un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Le spese processuali in sede di reclamo sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico del reclamante risultato qui soccombente (art. 106 CPC). La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di censure manifestamente infondate, immotivate rispettivamente inammissibili, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). 10.