sentenza TF 5A_380/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.1). Già si è detto che il condono delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC non è un diritto del richiedente, ma una mera facoltà del giudice (sopra, consid. 4). E, per quanto si è detto, nelle circostanze del caso concreto non vi sono motivi per ritenere che l’esito della domanda di condono sarebbe stato più favorevole al reclamante qualora il primo giudice avesse utilizzato lo strumento dell’interpello. 9. Per i motivi esposti il reclamo è respinto, non potendosi rimproverare al primo giudice un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto.