Il reclamante rileva di avere introdotto la domanda di condono senza l’ausilio di un legale e che, per il tramite di una richiesta di interpello ai sensi dell’art. 56 CPC, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto esigere che fosse, dandosi il caso, completata e corredata dei necessari giustificativi a sostegno della sua precaria situazione finanziaria. La critica è tuttavia inammissibile in difetto di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Trezzini, op. cit., n. 30 e nota 895 ad art. 56 [versione ebook al 1°maggio 2019 n. 32 e nota 1347 ad art. 56]; sentenza TF 5A_380/2016 del 15 settembre 2016 consid.